La cassazione rincara la dose sulla pratica degli incidenti falsi.
Se il danno alla persona è incompatibile con l’incidente, scatta la condanna al danno punitivo.
La Corte, con con l’ordinanza numero 3376/2016 del 22 febbraio, sancisce che se il ricorso di legittimità è proposto almeno con colpa grave va disposta d’ufficio la condanna del ricorrente a pagare alla parte intimata non solo le spese di lite, ma anche un’ulteriore somma da determinarsi equitativamente tenendo conto del valore delle prime.
I giudici stabiliscono, infatti, che nel caso in cui il giudice di merito ha esaminato il fatto “asseritamente rappresentato dal sinistro stradale” escludendone l’effettiva sussistenza, il ricorso di legittimità rappresenta un abuso del processo.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva proposto ricorso avverso la sentenza d’appello con la quale era stato negato il suo diritto al risarcimento sostenendone l’erroneità per aver questa dato rilevanza ad alcune prove piuttosto che ad altre, confliggendo così con un pluriennale orientamento della Corte di Cassazione in base al quale non può ritenersi possibile una valutazione delle prove in sede di legittimità ulteriore e diversa rispetto a quella già compiuta dal giudice del merito.
Premesso ciò, la sentenza stabilisce che “ritenendo non dimostrato che le lesioni patite dall’attore fossero state causate dal sinistro stradale come descritto nell’atto di citazione”, la corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente, oltre alle spese, al pagamento di € 5.000.