Contratto di locazione: le clausole tra proprietario e inquilino

affittasi

La disciplina circa la vessatorietà delle condizioni generali del contratto, art. 1341 c.c., non trova applicazione nel caso venga stipulato tra locatore e conduttore un negozio individuale ai sensi della legge 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Lo sancisce il Tribunale di Milano nella sentenza n. 11866/2015, pronunciata a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso specifico, al ricorrente, conduttore, era stato ingiunto di pagare una somma a titolo di rimborso spese condominiali versate dal locatore al condominio.

L’uomo contesta dinnanzi al giudice la vessatorietà di una clausola del contratto di locazione lamentandone la nullità e l’inefficacia in quanto non sottoscritta: si tratta dell’art. 8, con cui è posto a suo carico il compenso dell’amministratore condominiale e il premio della polizza assicurativa del fabbricato.

Tuttavia, la disposizione codicistica, si applica ai contratti che contengono condizioni generali, ossia clausole che sono destinate a valere per una serie indeterminata di rapporti e che perciò hanno la caratteristica di essere state predisposte unilateralmente e preventivamente da uno dei contraenti.

Quanto premesso, pertanto, impedisce che la disciplina sulla vessatorietà delle condizioni generali di contratto trovi applicazione in caso di contratti individuali, come è quello in questione, poiché relativo a un unico rapporto di locazione.
Ciò determina l’infondatezza, secondo il Tribunale, dell’eccezione di nullità e inefficacia dell’art. 8 del contratto avanzata dal ricorrente.

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