La legge di stabilità 2016 stabilisce che a poter beneficiare del bonus mobili sono le coppie sposate o conviventi more uxorio da almeno tre anni.
Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino sposati nell’anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni, condizione che deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La legge precisa che almeno uno dei componenti della coppia non deve aver superato i 35 anni di età (o che li compia nel corso dell’anno).
I beneficiari dovranno inoltre essere acquirenti (a titolo oneroso o gratuito) di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia, non importa se l’acquisto sia effettuato da entrambi i coniugi o convenienti more uxorio o da uno solo di essi, ma, in quest’ultimo caso, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età.
La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
I mobili devono essere nuovi e quelli che rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, sono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Il comma 75 della legge di stabilità 2016 precisa che “La detrazione (..), da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro”.
Per beneficiare della il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito, mentre non è consentito effettuare il pagamento tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.