Condominio: validi i lavori eseguiti sotto la voce “approvazione consultivo”

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Ai fini della validità della delibera adottata dall’assemblea di condominio è sufficiente l’indicazione dei lavori da approvare sotto la voce dell’ordine del giorno “approvazione consultivo”.

Nel caso specifico, una condomina chiedeva l’annullamento della delibera condominiale in quanto, a suo dire, nell’ordine del giorno non erano dettagliatamente indicati i lavori deliberati in assemblea.

Dati lavori però, riguardavano comunicazioni e chiarificazioni circa l’operato dell’amministratore in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria dell’anno precedente. Dunque, non era necessario l’inserimento di ciascun analitico argomento nell’ordine del giorno, in quanto ogni condomino poteva prenderne visione tramite il rendiconto, in un momento precedente all’assemblea.

Questo è quanto stabilivano sia Tribunale che la Corte d’Appello, le quali avevano quindi rigettato la domanda della condomina.

La decisione di merito viene confermata anche dalla Corte di Cassazione, la quale stabilisce che non è necessaria una descrizione dettagliata degli argomenti all’ordine del giorno, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui si tratta di approvare attività rientranti nella manutenzione ordinaria e di cui si può prendere visione consultando il rendiconto.

Pertanto,  l’approvazione dei lavori inseriti nell’ordine del giorno sotto la voce “approvazione consultivo relativo all’anno di esercizio 2007” è perfettamente valida alla luce del principio secondo cui “al fine della validità della delibera adottata da un’assemblea condominiale, è sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili”.

 

 

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