Il corteggiamento insistente è stalking

stalking

Integra il reato di atti persecutori l’interesse ossessivo che provoca nella vittima uno stato di ansia e agitazione tale da cambiare le proprie abitudini, in termini penalistici, l’ossessivo corteggiamento potrebbe arrivare a integrare il reato di stalking.

Così stabilisce la sentenza 13940/2016 della terza sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato per il reato previsto dall’art. 612 bis (Atti persecutori. Stalking) del codice penale.

Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta”) è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Nel caso di specie l’imputato è ritenuto colpevole per aver compiuto atti persecutori contro una donna, tali da ingenerare un perdurante stato di ansia e paura per la sua incolumità e da comportare un’alterazione delle sue usuali abitudini di vita.

La cassazione, condividendo le conclusioni della Corte territoriale, evidenzia che rientra negli atti persecutori quell’ossessivo corteggiamento della parte offesa, protrattosi per mesi, divenuto via via sempre più aggressivo e minaccioso (anche a seguito delle denunce e querele presentate dalla vittima), tanto da provocare un perdurante e grave stato d’ansia nella donna. La stessa, come emerge dalla sentenza di primo grado, aveva dichiarato di aver iniziato ad aver paura di ogni estraneo, di cercare di non stare mai da sola e di aver avuto incubi notturni, inoltre la donna aveva alterato significativamente le sue abitudini, non potendo più viaggiare in autobus o facendosi accompagnare dal padre e avendo dovuto abbandonare per un periodo il social network Facebook.

Queste circostanze rappresentano un chiaro indice della esasperazione che era determinata nella giovane e nella sua famiglia in conseguenza delle condotte dell’imputato.

In sostanza, l’ossessivo corteggiamento ha assunto i connotati degli atti persecutori stante lo stato di ansia e agitazione provocato dalle insistenze e ai comportamenti invasivi dell’imputato.

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