Il Tribunale di Tivoli, con un’ordinanza datata 21 aprile 2016, stabilisce che l’amministratore condominiale è tenuto alla puntuale redazione e conservazione del registro anagrafico di ciascun condomino, per una valida identificazione al creditore che lo richiede, al quale vanno trasmessi i nominativi dei debitori con anagrafica completa. Nello specifico, al creditore che faccia richiesta dei dati dei condomini morosi, l’amministratore deve inviare una documentazione completa, comprensiva di data e luogo di nascita del debitore.
Si tratta di un onere derivante dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale prevede che l’amministratore sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo richiedono, i dati dei condomini morosi.
Nel caso di specie, un creditore del condominio, il quale munito di titolo definitivamente esecutivo, aveva richiesto all’amministratore dell’ente di trasmettergli i dati di tutti i condomini morosi, dopo aver infruttuosamente esperimento diversi tentativi di espropriazione forzata.
Non giungendo risposta, il creditore, innanzi al giudice di Tivoli, attiva la procedura ex art. 702 bis c.c. affinché il condominio venga condannato a fornire dati e quote millesimali dei morosi.
Nonostante ciò, il condominio produce i soli cognomi dei condomini, sostenendo di aver messo a disposizione dati sufficienti ed esaustivi secondo le previsioni normative e precisando di essere in possesso soltanto dei dati prodotti.
Questa circostanza, secondo la difesa del creditore, rappresenta un ulteriore inadempimento delle previsioni normative a carico dell’amministratore, tesi accolta dal Tribunale che, pertanto, condanna il condominio a trasmettere i dati integrali dei nominativi degli inadempienti, comprensivi dell’anagrafica completa con luogo e data di nascita, nonché alla rifusione delle spese processuali.