Il decreto legge n. 59/2016, prevede che la procedura esecutiva delle aste immobiliari si arresti al terzo tentativo se l’immobile non viene venduto ed in questo specifico caso lo stesso tornerà al debitore esecutato. Il tempo previsto per la chiusura delle aste è di sei mesi. Le modifiche apportate: il giudice fissa il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il decreto, inoltre prevede che il giudice possa disporre un eventuale e ulteriore tentativo di vendita, potendo ridurre il prezzo dell’immobile (già ribassato nelle precedenti aste andate deserte) fino al limite della metà. Se anche tale tentativo va deserto il bene torna al debitore esecutato perché il giudice, a differenza della procedura precedentemente prevista, dovrà obbligatoriamente disporne la chiusura. La riforma prevede che gli interessati all’ acquisto dell’immobile possano visionarlo entro 7 giorni dalla richiesta, avanzata attraverso il portale delle vendite pubbliche. Il creditore può partecipare all’asta, con la facoltà di indicare come effettivo acquirente un soggetto terzo, che non sia presente alla procedura.
Maggio
11 2016