Il caso: una donna veniva licenziata dopo la nascita della figlia e prima che quest’ultima compisse il suo primo anno di vita.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 475/2017 dell’11/01/2017, ha dichiarato illegittimo il licenziamento della neo mamma lavoratrice. Si legge, infatti, nel testo della richiamata pronuncia che “il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71; per tale ragione, il rapporto lavorativo deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, C. Cass. n. 18357/04; C. Cass. n. 24349/10)“.
In questa fase delicata della vita di una madre – sostiene ancora la Corte – soltanto la colpa grave può giustificarne il licenziamento. Commette dunque un abuso il datore di lavoro che licenzia la neo mamma in assenza di tale presupposto.